Richiesta Precalcolate Isa 2024,disponibile il software di compilazione

onsente agli intermediari di compilare le Comunicazioni di richiesta delle Precalcolate Isa e la predisposizione del relativo file da trasmettere all’Agenzia delle entrate

isponibile da oggi, sul sito dell’Agenzia, il software per la compilazione della richiesta per l’acquisizione massiva di “precalcolate ISA2024”.  A partire da giovedì 2 maggio sarà possibile inviare le richieste per ottenere le forniture dei dati relativi alle “precalcolate ISA2024

Accesso alla dichiarazione precompilata Mod. 730/2024 e REDDITI PF 2024: Provvedimento AdE

Con Provvedimento 29 aprile 2024, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata Mod. 730/2024 e, da quest’anno, in via sperimentale, Mod. REDDITI PF 2024, da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati (CAF e professionisti abilitati all’assistenza fiscale).
In particolare, il Provvedimento dispone che: 

  • l’accesso per la consultazione del modello precompilato e dei dati utilizzati (compresi i dati comunicati dai soggetti terzi relativamente a redditi e compensi erogati al soggetto, oneri detraibili e deducibili) sarà consentito ai contribuenti a partire dal pomeriggio del 30 aprile 2024;
  • sarà possibile modificare e inviare (o accettare senza modifiche) la dichiarazione a partire dal 20 maggio 2024. Il Comunicato stampa 29 aprile 2024 specifica inoltre che “…in caso di adesione al regime di vantaggio o al regime forfetario, direttamente tramite l’applicativo della precompilata sarà possibile completare e inviare il modello Redditi persone fisiche e aderire, a partire dal 15 giugno, al concordato preventivo”.

Il termine ultimo per l’invio del Modello 730/2024 è confermato al 30 settembre 2024, mentre per il Modello REDDITI 2024 la scadenza di presentazione è stabilita al 15 ottobre 2024.

Da quest’anno si segnala che il contribuente potrà scegliere se accedere al proprio Mod. 730/2024 in modalità  ordinaria oppure semplificata. In quest’ultimo caso, i dati sono visualizzati con raggruppamento per “sezioni” (es. “casa e altre proprietà”, “famiglia”, “lavoro”, “altri redditi”, “spese sostenute”) e, una volta che dette informazioni fiscali sono confermate/modificate e validate, sono riportate in automatico nel modello, senza la necessità di conoscere gli specifici quadri, righi e codici da utilizzare.

Affitti brevi: dal 1° settembre obbligatorio il Codice Identificativo Nazionale

La Commissione Politiche del turismo della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, riunitasi il 24 aprile scorso, ha dato parere favorevole al decreto ministeriale sull’interoperabilità delle banche dati delle strutture ricettive con la creazione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per gli immobili destinati a locazione breve per finalità turistiche. Tale Accordo sarà formalizzato entro la fine del mese di maggio, mentre da giugno sarà avviata la fase di sperimentazione del nuovo sistema volto al contrasto dell’evasione nell’ambito delle locazioni turistiche.
Entro il 1° settembre è attesa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso di entrata in funzione del portale telematico dedicato all’assegnazione del CIN, introdotto dalla Legge n. 191/2023, la cui piena operatività è prevista dopo 60 giorni.
Il CIN andrà esposto all’esterno della struttura ricettiva e andrà indicato all’interno di ogni annuncio.
Le sanzioni, in caso di omissione di tali prescrizioni, arrivano fino a € 8.000 per chi non si dotasse del CIN e a € 5.000 per chi non lo pubblicasse negli annunci.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali: pronto il Modello di comunicazione

Con Comunicato  29 aprile 2024 pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha resto noto che è disponibile il nuovo modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 39/2024
In particolare si evidenzia che: 

  • il citato modello è disponibile in formato PDF editabile;
  • ciascun file PDF deve essere firmato digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (non è ammessa, pertanto, la firma olografa);
  • ogni comunicazione deve essere trasmessa singolarmente, tramite PEC, all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

Proroga secondo acconto Irpef 2023:arrivano i chiarimenti dell’Agenzia

Definite le condizioni che consentono di usufruire del differimento precisando che il rinvio riguarda anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi

Con la circolare n. 31, siglata dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, l’Amministrazione finanziaria fornisce i chiarimenti sui requisiti necessari per usufruire del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi, introdotto dall’articolo 4 del decreto legge n. 145/2023 (decreto “Anticipi”).

La norma richiamata prevede, per il solo periodo d’imposta 2023:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, modello Redditi PF 2023
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024.

L’Agenzia toglie i dubbi in merito all’ambito soggettivo di applicazione della misura, precisando che possono usufruire del differimento del versamento i contribuenti che, contestualmente, siano:

  • titolari di partita Iva
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro.

Con riguardo all’impresa familiare e all’azienda coniugale è specificato che il rinvio è applicabile esclusivamente al titolare e non anche ai suoi collaboratori.

La circolare precisa, inoltre, che rientra nel rinvio anche il versamento, in un’unica soluzione, dell’acconto relativo alle imposte sui redditi.

Restano, invece, esclusi dalla proroga:

  • le persone fisiche non titolari di partita Iva
  • le persone fisiche titolari di partita Iva che, con riferimento all’anno d’imposta 2022, abbiano dichiarato ricavi o compensi di ammontare superiore a 170mila euro
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Ai fini della verifica del superamento della soglia di 170mila euro, afferma, inoltre, il documento di prassi, occorre fare riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’articolo 57 del Tuir, dichiarati per il periodo d’imposta 2022. Al riguardo, con specifico riferimento a questi ultimi, tenuto conto del dato letterale della norma, che fa generale riferimento ai ricavi, occorre prendere in considerazione l’intera categoria degli stessi di cui all’articolo 85 del Tuir.

In relazione all’impresa familiare e all’azienda coniugale, l’Amministrazione evidenzia che, ai fini della verifica del superamento della soglia, debba farsi riferimento all’ammontare complessivo dei ricavi delle stesse.
Qualora la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Per quanto concerne le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera) – le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa – in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2023). Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022 (dovendosi tener conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, di quelle i cui corrispettivi siano oggetto di memorizzazione e trasmissione telematica). Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si tiene conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione Iva.

Nuovi codici tributo per sanare le irregolarità riscontrate ex art. 36 -bis, D.P.R. n. 600/1973

Con Risoluzione 8 novembre 2023, n. 60, l’Agenzia delle Entrate ha istituito dei nuovi codici tributo per consentire al contribuente, che abbia ricevuto comunicazione di irregolarità riscontrate tramite controlli automatici della dichiarazione dei redditi (ex art. 36 – bis, D.P.R. n. 600/1973), il versamento di una sola quota dell’importo complessivamente richiesto
Nello specifico, i nuovi codici tributo da “936G” a “931H” posso essere utilizzati qualora il contribuente non intenda versare l’importo complessivo riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione di irregolarità ma solamente una quota di esso (versamento spontaneo della minor somma).

In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo andrà esposto nella sezione “Erario“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati“, con indicazione nel campo apposito del codice atto e dell’anno di riferimento a cui si riferisce il debito (nel formato “AAAA”).

Spese mediche, addio scontrini

Spese sanitarie detraibili nella precompilata anche senza l’esibizione di fatture e scontrini al Caf o all’intermediario abilitato. Per usufruire del superbonus in dichiarazione dei redditi, bisogna farla trasmettere da intermediario diverso da chi ha messo il visto di conformità

agenzia delle entrate

Spese sanitarie detraibili nella precompilata anche senza l’esibizione di fatture e scontrini al Caf o all’intermediario abilitato. Chi vuole usufruire del superbonus nella dichiarazione dei redditi, può far trasmettere il modello da un intermediario diverso da quello che ha apposto il visto di conformità sulle spese che danno diritto al 110 per cento. Sono questi, fra gli altri, alcuni dei principali chiarimenti contenuti nelle due circolari omnibus in tema di dichiarazione dei redditi e visti di conformità per l’anno d’imposta 2022, diffuse il 19 giugno scorso dall’Agenzia delle entrate (circolari numero 14 e 15).Nonostante la mole dei due documenti di prassi amministrativa – ben 376 pagine – per ammissione della stessa Agenzia delle entrate potrebbero essere necessari ulteriori chiarimenti da inserire in una probabile terza circolare. Nei due documenti in commento, mancano infatti chiarimenti in relazione agli oneri e le spese per i quali spetta una deduzione dal reddito complessivo, i crediti d’imposta e, soprattutto sulle detrazioni pluriennali relative alle spese per il recupero del patrimonio edilizio, per il Sisma bonus, il bonus verde, il bonus facciate, l’ecobonus e il Superbonus.

La Rottamazione slitta a Giugno

“Rottamazione-quater”: istanza di adesione entro il 30 giugno 2023
Con Comunicato stampa 21 aprile 2023, n. 68, il MEF ha annunciato lo slittamento del termine per presentare le dichiarazioni di adesione alla procedura “Rottamazione-quater” delle cartelle, prevista dall’art. 1, commi 231-252, Legge di Bilancio 2023.
In particolare, il termine:

per la presentazione delle domande all’Agenzia delle Entrate-Riscossione slitta dal 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023;
entro il quale l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmetterà ai soggetti istanti la comunicazione delle sommedovute per il perfezionamento della definizione agevolata, slitta dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023;
per il pagamento della prima o unica rata slitta dal 31 luglio 2023 al 31 ottobre 2023.

Controllo automatico e formale – Nuovo servizio per il calcolo delle rate

Disponibile il nuovo servizio di calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali. La funzionalità agevola i contribuenti che intendono avvalersi dell’estensione, fino a un massimo di 20 rate trimestrali, del piano di rateazione già in corso, prevista dalla legge di Bilancio 2023. L’applicativo si affianca a quello già esistente “Controllo automatico e formale – calcolo delle rate”

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/controllo-automatico-e-formale-calcolo-rate/accedi-al-servizio-comurate-cittadini

Ravvedimento operoso speciale, arriva la proroga di sei mesi

Slittano dal 31 marzo al 30 settembre 2023 entrambi gli adempimenti necessari a perfezionare la regolarizzazione: il versamento delle somme e la rimozione delle irregolarità

Più tempo per i contribuenti che intendono avvalersi del ravvedimento operoso speciale per regolarizzare le violazioni commesse sulle dichiarazioni validamente presentate in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti (vedi “Tregua fiscale 2: ravvedimento speciale delle violazioni tributarie”). La scadenza per il versamento dell’intero importo, o della prima rata, è prorogata al 30 settembre 2023. Spostato, inoltre, dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per le violazioni formali. La proroga in tema di definizione di pendenze, insieme ad altre novità per famiglie e imprese, arriva con il “decreto bollette” approvato ieri 30 marzo 2023.

Lo slittamento dei termini del ravvedimento operoso speciale riguarda sia il termine per versare le somme dovute (ovvero la prima rata) sia la scadenza entro cui occorre rimuovere le irregolarità commesse.
Per i contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale il calendario per i successivi versamenti è stato rivisto con scadenze più ravvicinate considerando che l’ultimo appuntamento in cassa è il 20 dicembre 2024. Le ulteriori sette rate quindi hanno nuove scadenze: 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre 2023; 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024. Su questi importi sono dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo

Più tempo anche per sanare le violazioni formali
Spostato dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 il termine entro cui pagare i 200 euro per periodo d’imposta (ovvero la sola prima rata, pari al 50% del totale) per l’adesione all’istituto che consente di sanare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022, per le quali la competenza a irrogare le relative sanzioni amministrative è degli uffici delle Entrate (vedi “Tregua fiscale 1: regolarizzazione delle violazioni di natura formale”). Resta ferma al 31 marzo 2024 la data entro cui versare la seconda rata e rimuovere le irregolarità, adempimento richiesto per il perfezionamento della procedura.